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Consiglio
Direttivo
Stefano
Franceschetto Presidente |
| Diego
Meneghetti Vice
Presidente |
Helenia
Barban Segretaria |
Lorenza
Bottacin Tesoriera |
| Mauro
Baratella Consigliere |
Oscar
Marchisano Consigliere |
Cristina
Franceschetto Consigliere |
| Sergio
Pisu Consigliere |
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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"L'ISOLA
di COSTANZIACA"
TITOLO
I - COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
ART
1
E' costituita l'associazione "L'Isola di Costanziaca",
associazione culturale con sede in Mestre (VE) , Via Buozzi 20.
ART
2
L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, ha finalità
esclusivamente culturali e sociali ed intende perseguire i seguenti scopi:
a)
promuovere attraverso gruppi di studio, conferenze, dibattiti, convegni ed
altre attività culturali affini, la difesa, la valorizzazione, la
salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a
garanzia dell'equilibrio della laguna veneta, dei canali navigabili alla
stessa collegati e della gronda lagunare, in tutti i suoi aspetti,
ecologici, urbanistici e sociali e in tutte le sue potenzialità,
culturali, ricreative, sportive e di gestione del tempo libero, contro
ogni forma di sfruttamento o di degrado.
b)
promuovere e favorire studi, ricerche, progettualità sulle principali
problematiche della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, per la
salvaguardia della flora e della fauna e per favorire l'armonico rapporto
tra territorio e cittadini.
ART
3
l'Associazione svolge la propria attività presso la sede legale,
presso eventuali sedi periferiche e in altri locali che di volta in volta
saranno ritenuti strumentalmente utili agli scopi dell'Associazione
stessa. Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà
promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, realizzare
opere divulgative
sia
in forma d'editoria tradizionale che multimediale e/o virtuale,
collaborando anche con aziende, enti, istituti ed associazioni.
TITOLO
II - SOCI
ART
4
L'Associazione è composta di soci fondatori, ordinari e
sostenitori. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto
costitutivo e costituiscono il Consiglio Direttivo per i primi cinque
anni. Possono essere cooptati altri soci fondatori su delibera del
Consiglio Direttivo e con l'assenso della maggioranza assoluta dei soci
fondatori in carica. I soci ordinari sono coloro che, compiuta la maggiore
età, fanno domanda d'ammissione all'associazione e dichiarano di
condividerne gli scopi, secondo le modalità descritte negli articoli
seguenti. Sono soci sostenitori coloro che pur non partecipando
attivamente alla vita sociale, sostengono l'Associazione con contributi
finanziari e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.
ART
5
Chiunque aspiri ad essere ammesso all'Associazione deve fare domanda al
Consiglio Direttivo su apposito modulo, corrispondendo la quota
associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo stesso.
ART
6 Le
ammissioni dei soci ordinari sono di competenza del Consiglio Direttivo,
il quale, esaminate le domande, prende le opportune deliberazioni, agendo
con la massima discrezionalità. L'iscrizione è valida fino al 31
Dicembre d'ogni anno e dovrà essere rinnovata con preiscrizione entro lo
stesso termine; se non sarà rinnovata, il socio s'intenderà
dimissionario.
ART
7
Possono aderire all' Associazione circoli, associazioni, clubs,
comitati o enti che dichiarino di condividerne gli scopi sociali ed i
principi ispiratori, pur mantenendo la loro autonomia gestionale ed
organizzativa. I loro soci, che abbiano versato la quota associativa di
cui all'art. 5, hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e
rispettano le regole determinate dal presente Statuto per quanto attiene
alla vita dell'Associazione.
ART
8 Le
quote sociali o d'altri servizi, sono stabilite dal Consiglio Direttivo ed
il pagamento delle stesse deve effettuarsi anticipatamente o in altre
forme stabilite dal Consiglio Direttivo.
TITOLO
III - DIMISSIONI E SANZIONI DISCIPLINARI
ART
9 S'intende
dimissionario il socio non in regola con il pagamento della quota sociale.
Chi intenda dimettersi, dopo il versamento di detta quota, dovrà
presentare le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo che delibererà
in merito o in Assemblea dei soci ove venisse meno la maggioranza dei
membri del Consiglio Direttivo.
ART
10 A
carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti
disciplinari: ammonizione verbale, ammonizione scritta, sospensione a
tempo determinato, radiazione.
ART
11 Viene
radiato il socio che commette atti disonorevoli o immorali nei riguardi di
un socio o dell'Associazione, nuoce o tenta di nuocere al decoro, agli
interessi, alla vita dell'Associazione, tiene condotta incivile, commette
atti d'insubordinazione nei confronti degli organi sociali o dimostra con
il suo comportamento di essere in contrasto con gli scopi sociali
dell'Associazione. La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo.
TITOLO
IV -
DURATA ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART
12 Il
periodo sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno
solare, ed il presente Statuto diviene operante dalla data di costituzione
dell'Associazione.
ART
13
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea,
il Consiglio Direttivo, il Presidente,
il Collegio dei Probiviri , il Collegio
dei Revisori dei Conti.
ART
14
L'Assemblea è composta di tutti i soci, in regola con gli obblighi
sociali. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo
entro e non oltre il primo trimestre successivo a quello d'esercizio,
nella sede sociale o altrove, e in via straordinaria quando lo ritenga
opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno
un decimo dei soci aventi diritto al voto, ma non per ciò che concerne le
cariche sociali e la gestione finanziaria. In quest'ultimo caso
l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dalla richiesta
formale. Nel corso dell'Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo espone
la relazione dell'attività svolta nel periodo sociale scaduto.
ART
15
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la
maggioranza dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto,
occorrono l'approvazione di almeno tre quarti dei soci fondatori in carica
ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea. Per lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale
sono necessarie le stesse maggioranze previste per la modifica dello
Statuto.
ART
16
Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea
stessa ed uno dei soci sarà chiamato dal Presidente dell'Assemblea a
fungere da segretario. Il Presidente nomina due scrutatori per il
controllo delle votazioni, previa ratifica dell'Assemblea. Le votazioni
dovranno svolgersi a scrutinio segreto, ad esclusione di quella per il
Presidente dell'assemblea che potrà essere effettuata con voto palese. Il
voto
nell'Assemblea
è personale e sono ammesse deleghe nella misura di uno per effettivo
partecipante.
ART
17
L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo i cui componenti
sono
eletti dall'Assemblea dei soci ogni cinque anni tra coloro che sono soci
fondatori od ordinari con almeno cinque anni consecutivi d'anzianità
sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e può essere
rieletto. Esso è formato da otto componenti, i quali nominano nel loro
ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Queste nomine, per la prima volta, sono costituite con il presente Atto
Costitutivo. Il Consiglio Direttivo può nominare dei coordinatori di
zona, e può decidere che questi siano invitati a partecipare alle sue
riunioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la
presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ART
18
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)
eleggere il Presidente dell'Associazione
b)
coordinare con il Presidente l'attività dell'Associazione
c)
curare gli adempimenti d'ordine amministrativo
d)
esaminare e deliberare sulle domande di ammissione
e)
adottare eventuali provvedimenti disciplinari
f)
compilare i bilanci da sottoporre all'Assemblea
g)stabilire
le date delle Assemblee dei soci
h)
provvedere alla compilazione dei regolamenti interni
Il
Consiglio Direttivo, inoltre, può demandare i propri compiti, per
particolari questioni, ad un Comitato Esecutivo ristretto composto dal
Presidente a da tre o cinque persone scelte da lui.
ART
19
Il Presidente, rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di legge,
dirige l'Associazione, le riunioni del Consiglio Direttivo, appone il
visto alle deliberazioni, alla corrispondenza, ai mandati di pagamento ed
è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esercita, caso d'urgenza i
poteri del Consiglio Direttivo. Può inoltre versare e prelevare somme
presso banche, istituti,uffici postali,notai ecc..
ART
20
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o
di
impedimento.
ART
21
Sono compiti del Segretario :
a)
fare eseguire le delibere del Consiglio Direttivo ed informare i soci
delle varie attività dell'Associazione.
b)
tenere aggiornati gli schedari dei soci.
ART
22
Sono compiti del Tesoriere :
a)
svolgere le varie attività amministrative e contabili inerenti alla vita
dell'Associazione, previo benestare del Presidente
b)
tenere aggiornati i libri e documenti contabili e predisporre lo schema
del bilancio.
TITOLO
V - COLLEGI DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI
ART
23 Per
qualunque controversia che dovesse insorgere tra Associati ed Organi
dell'Associazione, le parti s'impegnano a adire il Collegio dei Probiviri,
che giudicheranno quali amichevoli compositori e le cui decisioni saranno
inappellabili. Detto Collegio è composto di cinque membri di cui al
massimo due possono essere scelti tra persone estranee all'Associazione. I
componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea dei soci; in caso di
parità di voti s'intende eletto il più anziano.
ART
24
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei
soci nel numero di tre componenti .
TITOLO
VI - FONDO COMUNE
ART
25
Il fondo comune è costituito dalle quote associative, dai beni
acquistati dall'Associazione, compresa ogni altra entrata, erogazione,
donazione nonché dai fondi costituiti con le eccedenze di bilancio. In
caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci deciderà
sulla devoluzione
del patrimonio ad un organismo avente le medesime finalità o devoluto in
beneficenza. L'inventario dei beni e il rendiconto economico e finanziario
saranno redatti ed approvati annualmente dall'Assemblea dei soci.
ART
26 Le
quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
ART
27 E'
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla Legge o che siano dei rimborsi di spesa autorizzati dal
Presidente.
ART
28
L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO
VII - MODIFICHE
ALLO STATUTO - DISPOSIZIONI GENERALI
ART
29
Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento
dell'Associazione possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da
almeno la metà più uno dei soci tramite il Consiglio Direttivo stesso.
Le modifiche o lo scioglimento dovranno essere approvati e votati
dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui al presente Statuto.
ART
30 Per
tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano
le disposizioni dettate in materia dalle Leggi in vigore.
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